ZONA DI PRODUZIONE
Il formaggio Asiago è prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici ubicati in zona montana e stagionato in zona montana. Si può fregiare in etichetta della menzione aggiuntiva “Prodotto della Montagna”.
STAGIONATURA
La stagionatura minima è di 30 giorni per l’Asiago Fresco Prodotto della Montagna e di 90 giorni dall’ultimo giorno del mese di produzione per l’Asiago Stagionato Prodotto della Montagna.
ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME
È vietata l’alimentazione con ogni tipo di insilati per il latte destinato alla produzione di formaggio Asiago DOP Prodotto della Montagna.
MODALITÀ DI PRODUZIONE
È vietato l’uso del Lisozima (E1105) nella produzione di formaggio Asiago DOP Prodotto della Montagna.
IDENTIFICAZIONE E MARCHIATURA
Le forme di Asiago che si fregiano della menzione aggiuntiva “Prodotto della Montagna” si contraddistinguono mediante l’inserimento nelle fascere marchianti delle parole “Prodotto della Montagna”. Al termine del periodo minimo di stagionatura, citate queste forme sono ulteriormente identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprietà del Consorzio di Tutela e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema: marchio “Prodotto della Montagna”.